Sez. 6, Sentenza n. 3977 del 16/10/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 209030 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Investigazioni dei difensori - Atti raccolti dal difensore - Valore di atti del procedimento analogo a quello degli atti del p.m. - Valutazione da parte del giudice - Necessità - Criteri - Indicazione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
Gli atti investigativi compiuti dal difensore ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. proc. pen., essendo formati da un soggetto del procedimento nell'esercizio di una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento al fine di essere esibiti al giudice, che ha il dovere di prenderli in considerazione al momento della decisione, hanno il valore di atti del procedimento, per cui il loro risultato probatorio è utilizzabile tanto quanto quello degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero. La valutazione del contenuto degli atti investigativi della difesa rimane pertanto affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale, nell'esercizio del suo libero convincimento, deve comunque tener conto della diversità di disciplina esistente tra l'indagine condotta dal titolare della funzione d'accusa e quella del difensore, ed in particolare della circostanza che gli elementi forniti dalla difesa sono circondati da una minor garanzia di veridicità, dato che alle dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. proc. pen. non si applicano gli artt. 371 bis, 476 e 479 cod. pen. né le rigorose modalità di documentazione cui devono attenersi gli organi inquirenti. (In applicazione di tale principio, la Corte - pur rigettando il ricorso sotto altri profili - ha censurato l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva negato rilievo ai nuovi elementi prodotti dalla difesa, consistenti in dichiarazioni di persone informate sui fatti, affermando che le informazioni raccolte in sede di indagine difensiva non possono provare il fatto oggetto della dichiarazione, ma unicamente il fatto storico dell'avvenuta dichiarazione)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 38, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)