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Sez. 1, Sentenza n. 6278 del 26/04/1996 Ud. (dep. 22/06/1996) Rv. 205160 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame di testimoni - Contestazioni | Investigazioni difensive ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. proc. pen. - Dichiarazioni rese dal testimone al difensore - Non ritualmente introdotte nel procedimento e quindi non contenute nel fascicolo del pubblico ministero - Utilizzabilità di tali dichiarazioni ai fini delle contestazioni di cui all'art. 500 comma primo cod. proc. pen. - Esclusione - Questione di costituzionalità dell'art. 38 disp. att. cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205160-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame di testimoni - Contestazioni

L'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che consente alla difesa di svolgere investigazioni per ricorrere ed individuare elementi di prova a favore dell'indagato - trova esclusiva applicazione nella fase delle indagini preliminari, come si evince dalla lettera, oltre che dalla "ratio" di detta norma, e dal suo inserimento nel sistema, nonché dalla prescrizione che la documentazione presentata al giudice sia inserita nel "fascicolo relativo agli atti di indagine". Ne deriva che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 500 comma primo cod. proc. pen. e 38 comma secondo e terzo delle disposizioni di attuazione del codice di rito, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione: ed invero, se non è possibile, ai fini delle contestazioni ex art. 500 comma primo cod. proc. pen., servirsi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone al difensore ma non ritualmente introdotte nel procedimento - e così non acquisite nella fase investigativa e quindi non contenute nel fascicolo del pubblico ministero - non perciò solo subisce menomazioni il diritto di difesa, il cui esercizio, in funzione di acquisizione della prova, ben può esplicarsi, ricorrendone le condizioni, in maniera incisiva in sede dibattimentale con atti di impulso in maniera paritaria all'accusa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 38, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)