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Sez. 5, Sentenza n. 5214 del 28/10/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 214610 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Legge 8.8.1995 n. 332 - Modifica dell'art 292 cod.proc.pen. e dell'art. 38 disp. att. cod.proc.pen. - Diretta utilizzabilità del risultato delle investigazioni svolte dal difensore nel giudizio cautelare - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214610-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di indagini difensive, poiché nel vigente sistema processuale penale, l'accusa e la difesa (pur nel rispetto delle differenti funzioni e dei diversi poteri di cui sono titolari) sono poste sullo stesso piano, il difensore dell'indagato e quello della persona offesa possono presentare al giudice elementi da essi raccolti a favore del proprio assistito, senza necessità di autorizzazione preventiva o di vaglio da parte del PM. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice del riesame che, escludendo la possibilità di ricevere ed esaminare gli atti proposti dalla difesa, relativi ad indagini svolte nell'interesse dell'indagato, aveva confermato il provvedimento cautelare emesso dal GIP ed impugnato dal predetto indagato).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 38, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)