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Sez. 3, Sentenza n. 13380 del 08/06/2007 (Rv. 597991 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE | Annullamento, nel giudizio penale, da parte della S.C. per la sola questione relativa alla determinazione della pena - Formazione del giudicato sulla sussistenza del reato e della responsabilità dell'imputato - Conseguenze - Declaratoria di cause successive di estinzione del reato - Ammissibilità - Esclusione - Autorità del giudicato penale nel giudizio civile di danno - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597991-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno per fatto costituente reato, con riferimento alla formazione progressiva del giudicato su di questo, qualora la S.C., in sede di giudizio penale, abbia rimesso al giudice del rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato si forma sull'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato, impedendo, con la definitività della decisione su tali punti, sia l'applicazione delle cause estintive del reato sopravvenute all'annullamento parziale, sia che possano essere rimesse in discussione le questioni anzidette nel successivo giudizio civile di danno. (Nella fattispecie, relativa ad una diffamazione a mezzo stampa, nel giudizio penale la S.C. aveva cassato con rinvio la sentenza di secondo grado solo in ordine alla misura della pena, e in sede di rinvio era stato dichiarato estinto il reato per prescrizione; instaurato il giudizio civile, la corte di merito aveva rigettato la domanda di risarcimento escludendo il giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità del suo autore, convenuto per danni; sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha accolto il ricorso del danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)