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Sez. L, Sentenza n. 19559 del 13/09/2006 (Rv. 593019 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO | Contenuto ed effetti - Individuazione - Efficacia vincolante della sentenza penale definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto - Conseguenze sul giudizio civile - Fattispecie relativa ad azione per il risarcimento del danno da parte del lavoratore infortunato.
Stato
decisa il 2006-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593019-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO

In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile - come disciplinato dal vigente codice di procedura penale del 1988 (ai sensi degli artt. 652 e 654), a differenza di quello previgente (art. 25) - l'azione civile per danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato. Tuttavia, l'autorità del giudicato (anche penale) copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione (c.d. "giudicato esplicito"), ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisione - costituiscano comunque presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa (c.d "giudicato implicito"), restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuovi, che si siano verificati dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato. (Nella specie, relativa all'azione di un lavoratore infortunato per il risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibilità di un'ulteriore indagine nei confronti dei vertici della società, mancando il presupposto di una loro responsabilità a qualsiasi titolo, essendo stati in sede penale assolti i dipendenti preposti all'officina presso la quale era avvenuto il sinistro, perché il fatto non costituiva reato, ed essendo stato acclarato, in fatto, in quella sede che l'ambiente di lavoro era conforme alle prescrizioni in materia di sicurezza e che l'infortunio era avvenuto a causa di una condotta anomala e colposa del lavoratore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)