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Sez. L, Sentenza n. 9243 del 01/09/1995 (Rv. 493862 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata riunione di cause connesse - Incensurabilità in Cassazione - Potere discrezionale e conseguenziale del giudice di escludere la ripetizione delle spese superflue e di compensare equamente le spese tra le parti - Sussistenza - Fattispecie relativa a compensazione delle spese in considerazione della serialità delle vertenze.
Stato
decisa il 1995-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493862-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La mancata riunione di cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie connesse anche soltanto per identità delle questioni, a norma dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., non è deducibile, di per sè, in cassazione, sia perché la mancata osservanza della disposizione non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, sia perché la decisione relativa alla riunione implica valutazioni discrezionali relativamente alla prevista esclusione dell'obbligo di riunione nell'ipotesi in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. Tuttavia la mancata riunione delle cause connesse rientra nell'ambito delle circostanze e dei giusti motivi nella cui ricorrenza è esercitabile il potere discrezionale del giudice di, rispettivamente, escludere la ripetizione delle spese superflue e di compensare, nella misura ritenuta equa, le spese tra le parti, ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito - impugnata dall'I.N.P.S. - che non aveva riunito una serie di analoghe cause previdenziali, ma aveva compensato per metà le spese, in considerazione della serialità delle vertenze).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)