Sez. L, Sentenza n. 6901 del 18/06/1991 (Rv. 472744 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Riunione di procedimento | Condizioni - Potere discrezionale del giudice del merito - Omissione in appello - Nullità deducibile come motivo di ricorso per cassazione - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Riunione di procedimento
La riunione dei procedimenti relativi a controversie di lavoro connesse anche solo per indennità di questioni, imposta dall'art. 151 disp. att. cod. proc. civ. sempreché non renda troppo gravoso o non ritardi eccessivamente il processo, è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, con la conseguenza che l'omissione, da parte del giudice di appello, della detta riunione (la cui valutazione d'inopportunità può risultare anche per implicito) non costituisce motivo di nullità deducibile come motivo di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)