Sez. 2, Sentenza n. 3485 del 11/07/1978 (Rv. 392979 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 889 E 890 COD CIV - DISTINZIONE - PRINCIPIO DELLA NORMALE TOLLERABILITA NELLE IMMISSIONI - INAPPLICABILITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 889 E 890 COD CIV - DISTINZIONE - PRINCIPIO DELLA NORMALE TOLLERABILITA NELLE IMMISSIONI - INAPPLICABILITA.*
In ipotesi di collocazione di materie dannose o pericolose a ridosso della proprieta altrui (nella specie, deposito di un mucchio di stallatico a ridosso di un muro di cinta), non e applicabile la disciplina delle immissioni, ed, in particolare, il principio della normale tollerabilita, ma trovano applicazione le Disposizioni sulle distanze poste dagli artt 889 ed 890 cod civ a seconda che la sistemazione delle materie dannose o pericolose venga effettuata in uno scavo o sul piano di campagna.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)