Sez. 2, Sentenza n. 566 del 23/01/1980 (Rv. 403951 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - IMMISSIONI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 890 COD CIV IN TEMA DI DISTANZE PER FABBRICHE E DEPOSITI NOCIVI E PERICOLOSI - DISCIPLINA EX ART 844 COD CIV IN TEMA DI IMMISSIONI - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - DIFFERENZE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - IMMISSIONI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 890 COD CIV IN TEMA DI DISTANZE PER FABBRICHE E DEPOSITI NOCIVI E PERICOLOSI - DISCIPLINA EX ART 844 COD CIV IN TEMA DI IMMISSIONI - PRESUPPOSTI RISPETTIVI - DIFFERENZE.*
La disciplina dettata dal legislatore in tema di distanze per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi (art 890 cod civ) differisce nettamente da quella delle immissioni (art 844 cod civ) poiche il rispetto delle distanze prescritte dai regolamenti in base ad una presunzione assoluta di pericolo, ovvero di quelle imposte dalla necessita, accertata in concreto, di preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidita, salubrita e sicurezza, non conosce deroghe in relazione ai limiti di tollerabilita, a particolari situazioni locali, a esigenze della produzione o a priorita di uso, che sono invece presi in considerazione dalla disciplina delle immissioni, la quale, inoltre, opera anche quando le immissioni denunciate non provengano da fondi vicini. (V 3485/78, mass n 392979; (V 3348/69, mass n 343413; (V 3389/62; (V 1536/58; (V 4428/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)