Sez. 3, Sentenza n. 4465 del 02/03/2005 (Rv. 579751 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Contestazione dell'addebito - Necessità - Estremi - Riferimento ai fatti costituenti oggetto di un procedimento penale - Sufficienza - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista (nella specie un medico) sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell'addebito e la comunicazione di un'incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari. Tuttavia, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo invece sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'incolpazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace. (Nella specie, emergendo in atti che l'incolpato già dal verbale di audizione personale risultava informato che trattavasi di questione attinente a ricetta non conforme alle normativa e che nella precedente lettera di invito a comparire alla seduta del procedimento disciplinare si comunicava che il procedimento stesso era relativo ad inadempienze per un facsimile di ricetta, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente una valida contestazione dell'addebito disciplinare, risultando rispettato il diritto di difesa dell'incolpato)
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)