Sez. 3, Sentenza n. 2296 del 06/02/2004 (Rv. 569932 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Contestazione dell'addebito - Necessità - Estremi - Riferimento ai fatti costituenti oggetto di un procedimento penale - Sufficienza - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell'addebito e la comunicazione di un'incolpazione che gli consenta di approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari. Tuttavia, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo invece sufficiente che l'incolpato, con la lettura dell'incolpazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace. Pertanto, anche il riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale (nella specie, a carico di un odontoiatra imputato del reato di concorso in esercizio abusivo della professione per aver favorito lo svolgimento di prestazioni odontoiatriche nel proprio studio professionale da parte di soggetto a ciò non abilitato, del quale era stato prestanome) è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare, risultando rispettato il diritto di difesa dell'incolpato, il quale, attraverso l'indicato riferimento, è posto in grado di svolgere, anche in sede disciplinare, le più opportune difese.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)