diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4981 del 04/03/2014 (Rv. 630395 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Contribuzione relativa alla previdenza forense - Decorrenza della prescrizione - Incidenza della legge n. 335 del 1995 - Esclusione - Applicazione dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 773 del 1982 - Necessità.
Stato
decisa il 2014-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630395-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 17 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 23 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)