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Sez. L, Sentenza n. 29664 del 18/12/2008 (Rv. 606239 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 legge n. 335 del 1995 - Procedure di recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina - Termine di prescrizione decennale già in vigore prima della modifica normativa - Applicabilità - Condizioni - "Procedure iniziate" - Nozione - Richiesta di informazioni ad altra amministrazione - Esclusione - Fondamento - Svolgimento delle suddette procedure in contraddittorio con il debitore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606239-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

L'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il termine (decennale) di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, per "procedure iniziate" ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocamente al conseguimento della pretesa creditoria. Ne consegue che non riveste i requisiti della "proceduta iniziata" una richiesta di informazioni diretta a diversa amministrazione, risolvendosi essa in un atto interno con effetti neutri.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 335 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)