Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22437 del 03/11/2015 (Rv. 637795 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Contribuzione alla gestione separata INPGI - Disciplina - Regolamento approvato con d.i. 21 maggio 1997 - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In materia di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) trova applicazione, ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996, la disciplina di cui al Regolamento attuativo, approvato con decreto interministeriale del 21 maggio 1997, sicché, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento citato, la prescrizione, di durata quinquennale ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, decorre dalla data di trasmissione all'INPGI della dichiarazione annuale sui redditi percepiti da parte dell'obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 25 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/1996 num. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)