Sez. 3, Sentenza n. 20739 del 26/10/2004 (Rv. 577827 - 01)
MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) | Locazione d'opera - Distinzione - Compimento di negozi giuridici - Fattispecie relativa all'espletamento di formalità per la immatricolazione di autoveicoli.
MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO)
Il contratto di mandato e di locazione d'opera, pur avendo in comune entrambi un "facere", si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, e nel secondo da un'attività di cooperazione estranea alla sfera negoziale) consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale. Conseguentemente, non può qualificarsi come mandato l'incarico conferito ad un'agenzia di pratiche automobilistiche di provvedere alla formalità prescritte per la prima iscrizione al P.R.A. di un autoveicolo, implicando esso non un'attività volitiva e qualificata volta alla conclusione di negozi giuridici, ma solo il dispiegamento di un'attività materiale o tecnica diretta a conseguire dalla pubblica amministrazione il provvedimento richiesto. (Nella specie la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'agenzia era tenuta solamente a depositare l'incartamento del caso presso il P.R.A., potendosi disinteressare del seguito della pratica e specialmente del suo smarrimento, cioè di un ostacolo che impediva il raggiungimento del risultato che le parti, nella loro cooperazione materiale, avevano il potere di rimuovere).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)