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Sez. L, Sentenza n. 5582 del 17/05/1993 (Rv. 482394 - 01)

Mandato - In genere (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra mandatario e nunzio) | Locazione d'opera - Distinzione - Compimento di negozi giuridici - Carattere necessario della prestazione del mandatario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482394-01

Mandato - In genere (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra mandatario e nunzio)

Il contratto di mandato e di locazione d'opera si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, e nel secondo da un'attività di cooperazione (estranea alla sfera negoziale) consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale. La prestazione del mandatario non deve peraltro necessariamente consistere nel compimento di negozi giuridici, potendo concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali aventi rilevanza giuridica esterna, diretti alla conclusione e al regolare adempimento di contratti tra le parti (nella specie, è stata ricondotta all'ipotesi del mandato l'attività svolta per il reperimento di fornitori, la verifica della qualità della merce e la autorizzazione di pagamenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)