Sez. 3, Sentenza n. 15607 del 26/07/2005 (Rv. 584894 - 01)
MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO) | Locazione d'opera - Elemento distintivo della stessa - Compimento di negozi giuridici - Compimento anche di atti non negoziali - Limiti - Fattispecie.
MANDATO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE E DIFFERENZE TRA MANDATARIO E NUNZIO)
Il contratto di mandato e di locazione d'opera si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel secondo caso è rappresentato da un'attività di cooperazione (estranea alla sfera negoziale), che si traduce nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale, mentre nel primo caso consiste in un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, la quale, tuttavia, può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali aventi rilevanza esterna, diretti alla conclusione ed al regolare adempimento di contratti tra le parti (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, il quale aveva qualificato il rapporto come mandato, anziché come locazione d'opera, avendo accertato che l'attività richiesta all'incaricato consisteva nel prestarsi per favorire una transazione su una controversia giudiziale insorta con un terzo relativamente ad una compravendita immobiliare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)