Sez. L, Sentenza n. 3936 del 06/05/1997 (Rv. 504099 - 01)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE | Partecipazione ai ricavi - Compatibilità - Controversie relative - Competenza per materia - Individuazione.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE
La pattuita partecipazione dell'associato, il cui apporto abbia un contenuto patrimoniale, ai ricavi dell'impresa gestita in associazione, ancorché non sia perfettamente assimilabile alla partecipazione agli utili come previsto dall'art. 2549 cod. civ., non altera il tipo contrattuale sicché è ravvisabile pur sempre un'associazione in partecipazione e non già né un contratto atipico, né un contratto di lavoro subordinato atteso che la variabilità del fatturato comporta da una parte il diritto dell'associato al rendiconto e, d'altra parte, la presenza di un suo rischio patrimoniale incompatibile con la subordinazione; né è ravvisabile un rapporto di parasubordinazione, che richiede che l'apporto dell'associato consista esclusivamente nella propria attività lavorativa e che quindi non è ravvisabile quando tale apporto abbia un contenuto patrimoniale. Consegue quindi che la lite avente ad oggetto tal genere di contratto rientra nella competenza del giudice civile ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Proc. Civ. art. 409 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)