Sez. 2, Sentenza n. 1046 del 21/02/1981 (Rv. 411594 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - CONTROVERSIA TRA ASSOCIATO ED ASSOCIANTE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONDIZIONI - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - CONTROVERSIA TRA ASSOCIATO ED ASSOCIANTE - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Con riguardo all'associazione in partecipazione, appartiene alla Competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art 409 n 3 cod proc civ, la controversia tra associato ed associante qualora la attivita dell'associato sia stata prestata in modo continuativo, coordinato e personale, mentre la titolarita dell'impresa, il conferimento del capitale e la direzione ed organizzazione aziendale siano spettati all'associante, anche se con la partecipazione agli utili da parte dell'associato, non venendo meno il suo assoggettamento socio-economico all'associante. Per contro, la Competenza del giudice del lavoro va esclusa, quando associante e associato si siano trovati in posizione paritaria per quanto riguarda il conferimento dei capitali, i poteri di gestione tecnica, amministrativa e commerciale, nonche la partecipazione agli utili ed alle perdite. (Conf 3041/79, mass n 399396).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)