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Sez. L, Sentenza n. 23933 del 25/11/2010 (Rv. 615679 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - IN GENERE | Rapporto di lavoro alle dipendenze di società estera - Legge regolatrice del rapporto di lavoro - Art. 3 della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 - Criterio della scelta espressa dalle parti - Desumibilità dalle disposizioni del contratto - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615679-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - IN GENERE

In caso di controversia promossa da un lavoratore alle dipendenze di una società estera, la legge regolatrice del rapporto va individuata in relazione alla scelta espressa operata dalle parti ai sensi dell'art. 3 della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, che può anche risultare dalle disposizioni del contratto ove le stesse diano una ragionevole indicazione sul punto. (Sulla base dell'indicato principio la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto applicabile la legge tedesca al rapporto di lavoro tra una società tedesca ed un lavoratore italiano distaccato presso una consociata in Italia, sulla base di una serie di indici rivelatori della volontà delle parti, quali la scelta della lingua tedesca per la redazione del contratto, la predisposizione e conclusione del contratto in Germania, la corresponsione del corrispettivo in marchi tedeschi, l'apertura di una posizione contributiva ed il versamento dei contributi previdenziali obbligatori presso l'ente previdenziale tedesco, l'inesistenza di obiezioni da parte del ricorrente durante l'intera durata del rapporto).

Riferimenti normativi: Legge 18/12/1984 num. 975

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)