Sez. L, Sentenza n. 15822 del 11/11/2002 (Rv. 558408 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Rapporto di lavoro sorto ed eseguito all'estero - Norme applicabili - Convenzione di Roma 19 giugno 1980 - Legge del luogo di esecuzione del contratto - Limite della contrarietà all'ordine pubblico italiano - Violazione - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI
Nel caso in cui un rapporto di lavoro sia sorto, sia stato eseguito e si sia risolto all'estero, e se le parti, al momento della stipulazione, non hanno esercitato la facoltà di scelta di cui all'art. 3 della Convenzione di Roma 19 giugno 1980, esso è regolato dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, a meno che questa legge, previa verifica che il giudice è tenuto ad eseguire d'ufficio, non risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico italiano; in quest'ultimo caso il giudice applicherà i criteri di cui all'art. 4 della Convenzione di Roma 19 giugno 1980 (nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata in quanto non aveva tenuto conto del su esposto principio, ed in particolare della contrarietà all'ordine pubblico italiano di una normativa, quale quella in vigore negli Stati Uniti d'America, che non prevede tutela contro il licenziamento ingiustificato).
Riferimenti normativi: Legge 18/12/1984 num. 975, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)