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Sez. 1, Sentenza n. 9205 del 01/09/1999 (Rv. 529576 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Contributi ai sensi della legge n. 219 del 1981 - Relativo diritto - Insorgenza "ex lege" in presenza dei presupposti e delle condizioni previste - Provvedimento amministrativo di erogazione - Funzione costitutiva - Esclusione - Funzione ricognitiva e contenuto vincolato - Sussistenza - Pretesa di restituzione del contributo erogato "sine titulo" - Qualificazione - Azione di ripetizione di indebito oggettivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529576-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Il diritto al contributo di ricostruzione ai sensi della legge n. 219 del 1981 sorge "ex lege", in presenza della ricorrenza dei presupposti e delle condizioni da essa previsti, senza che al provvedimento amministrativo possa riconoscersi funzione costitutiva, avendo esso solo una funzione meramente ricognitiva ed un contenuto vincolato, con esclusione di qualsiasi discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'an dell'erogazione che alla pretesa di restituzione del contributo eventualmente pagato "sine titulo". L'azione con cui tale pretesa viene fatta valere è riconducibile al paradigma generale dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, concernendo l'accertamento della insussistenza del diritto ab origine e non l'eliminazione di un preesistente diritto, "ex tunc" o "ex nunc".

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)