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Sez. U, Sentenza n. 10243 del 01/12/1994 (Rv. 488933 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendente dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato - Rapporto di lavoro cessato prima dell'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato - Accertamento della causa di servizio di una malattia - Controversia promossa dal dipendente - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488933-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La controversia, promossa da un dipendente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato il cui rapporto di lavoro sia cessato prima dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n.210 (istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato), concernente l'accertamento della causa di servizio di una malattia - dal quale scaturiscono diritti di vario genere, direttamente collegabili al rapporto di impiego, quali rimborsi di cure, tutela della carriera ed equo indennizzo -, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto ha per oggetto il ristoro di pregiudizi biologici conseguenti allo svolgimento in sè del servizio al quale il dipendente era preposto e non già connessi al verificarsi di un rischio determinante l'operatività del rapporto assicurativo previdenziale, autonomo rispetto al rapporto di pubblico impiego (nel qual caso, data la natura previdenziale della controversia, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario anche se il suddetto rapporto assicurativo era gestito direttamente dall'amministrazione ferroviaria).

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)