Sez. U, Sentenza n. 648 del 20/01/1993 (Rv. 480348 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Ente Ferrovie dello Stato - Disciplina ex legge n. 210 del 1985 - Rapporto di lavoro - Relative controversie - Giurisdizione del giudice ordinario o giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Attribuzione - Criteri - Causa di servizio di una malattia o di un infortunio - Accertamento - Controversie relative - Controversie inerenti al rapporto di impiego - Configurabilità .
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere
La legge 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, quale successore dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, comporta, con riguardo al personale, la trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto di natura privatistica a partire dalla data di entrata in vigore della legge medesima (14 giugno 1985); con la conseguenza che, in mancanza di una disciplina transitoria, la controversia inerente al rapporto di lavoro che sia ancora in corso a data detta, o del quale si chieda il ripristino dopo la data stessa, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre permane invece la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di lavoro cessati in data anteriore all'indicata entrata in vigore della legge, con la precisazione che fra le controversie strettamente inerenti al rapporto d'impiego (in relazione alle quali va operata, ai fini della giurisdizione, la distinzione predetta) rientrano (non attenendo ad un rapporto assicurativo da esso distinto) anche le controversie relative all'accertamento della causa di servizio di una malattia o di un infortunio.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)