Sez. 5, Sentenza n. 518 del 18/01/2002 (Rv. 551647 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Dati ed elementi risultanti da conti correnti bancari - Modifiche al d.P.R. n. 600 del 1973 introdotte dall'art. 18 della legge n. 413 del 1991 - Applicazione a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina - Legittimità - Movimenti bancari - Imputazione diretta a ricavi, anche in assenza di ulteriori elementi di riscontro - Ammissibilità - Prova contraria - Onere del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina in materia di accesso ai dati bancari introdotta dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 - il quale ha, fra l'altro, modificato gli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, poiché non interferisce sul rapporto tributario, né tocca l'onere dell'Amministrazione di provare la pretesa impositiva, ma si occupa soltanto dell'attività d'indagine e di accertamento, deve ritenersi pienamente applicabile anche alle iniziative ispettive relative a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della citata legge n. 413 del 1991. I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari, in virtù della presunzione contenuta nella citata normativa, possono essere direttamente imputati a ricavi, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro, salva la prova contraria da parte del contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)