Sez. 5, Sentenza n. 11778 del 19/09/2001 (Rv. 549326 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Periodo d'imposta anteriore all'entrata in vigore della legge n. 413/91 - Reddito - Accertamento - Dati ed elementi risultanti da conti correnti bancari - Utilizzabilità - Onere della prova liberatoria - Portata.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, non è precluso all'Amministrazione, per l'accertamento del reddito di un periodo d'imposta anteriore all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n. 413, che all'art. 18 ha modificato gli artt. 32 e 33 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, utilizzare dati ed elementi risultanti da conti correnti bancari, e presumere ricavi non contabilizzati sulla base di prelevamenti dai conti non risultanti dalle scritture contabili, fermo restando che l'onere della prova liberatoria, per il contribuente, si commisura alla natura e alla consistenza degli elementi indiziari contrari utilizzati dall'Amministrazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)