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Sez. 5, Sentenza n. 17116 del 03/08/2007 (Rv. 600349 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Disciplina dell'art. 115 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità all'attività di farmacia - Possibilità nei casi di organizzazione della farmacia in forma di impresa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600349-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

I particolari controlli pubblici e le funzioni di rilievo pubblicistico che contrassegnano l'attività di farmacista non escludono che l'attività di farmacia sia organizzata in forma di impresa e, quindi, sia assoggettata ad ILOR. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva escluso che la plusvalenza per la cessione di farmacia dovesse essere assoggettata ad ILOR, in quanto la farmacia, come indicato dall'art. 16 lett. h) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non avrebbe dovuto considerarsi impresa commerciale).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 lett. H CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)