Sez. 5, Sentenza n. 27670 del 11/12/2013 (Rv. 629496 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Accisa sugli oli minerali - Aliquota agevolata per l'olio combustibile destinato ad uso industriale - Applicabilità - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
In tema di accise sugli oli minerali, la generica previsione del d.p.c.m. 15 gennaio 1999, la quale differenzia l'aliquota d'imposta fissata per l'olio combustibile destinato ad uso industriale (agevolata) rispetto a quella stabilita per l'olio combustibile destinato ad uso riscaldamento (in misura piena), va interpretata nel senso che l'agevolazione fiscale non si applica a tutte le imprese industriali soggettivamente individuate ex art. 2195, primo comma, n. 1, cod. civ. (e, quindi, per il solo requisito soggettivo della industrialità), ma sulla base del diverso criterio oggettivo dello specifico impiego del prodotto energetico, in quanto utilizzato quale componente del bene o servizio prodotto (per cui è prevista l'aliquota agevolata) ovvero in quanto impiegato per riscaldamento (per cui è prevista l'aliquota piena), restando a tal fine indifferente che il calore sia eventualmente servito a riscaldare i locali aziendali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 com. 1 n. 1, DPCM 01/01/1999, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)