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Sez. 3, Sentenza n. 4822 del 20/09/1979 (Rv. 401440 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE O IUSSU IUDICIS - INAMMISSIBILITA - PREGRESSA SOLLECITAZIONE DEL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401440-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE O IUSSU IUDICIS - INAMMISSIBILITA - PREGRESSA SOLLECITAZIONE DEL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*

In appello non e ammissibile l'intervento coatto, ne a istanza di parte, ne iussu iudicis, ancorche sia stato sollecitato al riguardo il potere discrezionale del giudice di primo grado. (Conf 2979/77, mass n 386522).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)