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Sez. 1, Sentenza n. 3233 del 12/10/1968 (Rv. 336176 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE- INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - MANCANZA DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336176-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE- INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - MANCANZA DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*

Quando nei giudizi civili e prescritto l'intervento del PM, la volonta della legge e adempiuta allorche il PM sia intervenuto nel corso della procedura o all, udienza ed abbia avuto la possibilita di esercitare i poteri attribuitigli dall, art. 72 cod.proc.civ., a nulla rilevando il contenuto delle conclusioni in concreto presentate, e che il requirente abbia dichiarato di non voler prendere alcuna conclusione o di ritenere non necessario il proprio intervento nel processo. Conforme alla sentenza n. 1114-66, massima n. 322226.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)