Sez. 1, Sentenza n. 3233 del 12/10/1968 (Rv. 336176 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE- INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - MANCANZA DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE- INTERVENTO IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - MANCANZA DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*
Quando nei giudizi civili e prescritto l'intervento del PM, la volonta della legge e adempiuta allorche il PM sia intervenuto nel corso della procedura o all, udienza ed abbia avuto la possibilita di esercitare i poteri attribuitigli dall, art. 72 cod.proc.civ., a nulla rilevando il contenuto delle conclusioni in concreto presentate, e che il requirente abbia dichiarato di non voler prendere alcuna conclusione o di ritenere non necessario il proprio intervento nel processo. Conforme alla sentenza n. 1114-66, massima n. 322226.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)