Sez. 1, Sentenza n. 1114 del 04/05/1966 (Rv. 322226 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - MANCANZA DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - MANCANZA DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*
Quando nei giudizi civili e prescritto l'intervento del PM, la volonta della legge e adempiuta allorche il PM sia intervenuto nel corso della procedura o all'udienza ed abbia avuto la possibilita di esercitare i poteri attribuitegli dall'art 72 cod proc civ, a nulla rilevando il contenuto delle conclusioni in concreto presentate, e che il requirente abbia dichiarato di non voler prendere alcuna conclusione o di ritenere non necessario il proprio intervento nel processo. (Conf 3163/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)