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Sez. 1, Sentenza n. 1114 del 04/05/1966 (Rv. 322226 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - MANCANZA DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322226-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO IN IN GIUDIZIO - OBBLIGATORIO - MANCANZA DI CONCLUSIONI - IRRILEVANZA.*

Quando nei giudizi civili e prescritto l'intervento del PM, la volonta della legge e adempiuta allorche il PM sia intervenuto nel corso della procedura o all'udienza ed abbia avuto la possibilita di esercitare i poteri attribuitegli dall'art 72 cod proc civ, a nulla rilevando il contenuto delle conclusioni in concreto presentate, e che il requirente abbia dichiarato di non voler prendere alcuna conclusione o di ritenere non necessario il proprio intervento nel processo. (Conf 3163/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)