Sez. 1, Sentenza n. 4902 del 27/10/1978 (Rv. 394616 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - FORME.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - FORME.*
Quando nei giudizi civili e prescritto l'intervento del pubblico ministero, la volonta di legge e adempiuta quando egli abbia avuto la possibilita di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, a nulla rilevando la Forma ed il contenuto delle conclusioni in concreto presentate, o che il requirente abbia dichiarato di non voler prendere alcuna conclusione o di ritenere non necessario il proprio intervento nel processo. (Conf 2676/74, mass n 371136; (Conf 566/73, mass n 362623; (Conf 1094/72, mass n 357499; (Conf 677/72, mass n 356770; (Conf 45/70, mass n 344682; (Conf 3233/68, mass n 336176; (Conf 1114/66, mass n 322226).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)