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Sez. 2, Sentenza n. 4287 del 28/10/2003 Ud. (dep. 04/02/2004) Rv. 228551 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Concessione dell'attenuante - Momento in cui deve considerarsi il danno - È quello della consumazione del reato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228551-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi. (Nella specie la Corte ha ritenuto che nel delitto di usura, ai fini della concessione della predetta attenuante, il danno da valutare è quello corrispondente al pregiudizio economico in concreto subito dalla parte offesa con il pagamento o la promessa di pagamento di interessi usurari, restando del tutto irrilevanti gli eventuali inadempimenti successivi della vittima dell'usura, quali la sospensione del pagamento delle rate stabilite per la restituzione del capitale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)