Sez. 2 - , Sentenza n. 39703 del 13/09/2019 Ud. (dep. 27/09/2019) Rv. 277709 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Determinazione - Entità del danno al momento della consumazione del reato – Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi. (Fattispecie in tema di estorsione, in cui la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della concessione dell'attenuante la circostanza che la vittima avesse reimpiegato nella propria attività di ristorazione una parte dei generi alimentari che era stata costretta ad acquistare).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)