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Sez. 5, Sentenza n. 10361 del 06/04/1999 Ud. (dep. 01/09/1999) Rv. 214232 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Determinazione - Prezzo della cosa - Esclusione - Suo valore al momento del fatto - Mancata precisazione ad opera della parte offesa -Dubbio da risolversi "in bonam partem".
Stato
decisa il 1999-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214232-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento o dell'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art 62 n. 4 cod.pen.), il danno suscettibile di valutazione va commisurato al valore della cosa al momento della consumazione del reato e non al suo prezzo di acquisto. Pertanto, nella ipotesi di mancata precisazione, ad opera della persona offesa, dell'uno o dell'altro elemento, l'incertezza del parametro di riferimento deve essere risolta "in bonam partem".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)