Sez. 2 - , Ordinanza n. 15318 del 17/07/2020 (Rv. 658285 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale – Ricorso al tribunale – Audizione del richiedente – Esclusione – Condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Il tribunale che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall'audizione del richiedente solo se a quest'ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito e il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)