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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018 (Rv. 647297 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Procedimento d'appello - Audizione del richiedente - Omissione - Nullità del procedimento - Esclusione - Fondamento
Stato
decisa il 2018-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647297-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel procedimento, in grado d'appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell'omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nell'art. 35, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, al precedente comma 10 che prevede l'obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l'interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d'appello di valutarne la specifica rilevanza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)