Sez. 2, Sentenza n. 44313 del 11/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232772 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Giudizio di appello - Prove non sopravvenute né scoperte dopo la pronuncia di primo grado - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - Ammissibilità - Sussistenza. .
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA
In riferimento al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse secondo il disposto dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. Negli altri casi, la decisione istruttoria è ricorribile, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)