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Sez. 6, Sentenza n. 26713 del 30/04/2003 Ud. (dep. 19/06/2003) Rv. 227706 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Giudizio di appello - Prove non sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227706-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA

Con riguardo al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse, secondo il disposto dell'art. 603 comma secondo, sui presupposti stabiliti al primo comma dell'art. 495 del codice di rito. Negli altri casi la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, come risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)