Sez. 5, Sentenza n. 6924 del 21/12/2000 Ud. (dep. 20/02/2001) Rv. 218279 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Giudizio di appello - Prove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado - Diritto alla prova - Esclusione - Ricorso per cassazione ai sensi dell'art 606 lett. d) cod. proc. pen. - Esclusione - Ricorso ai sensi dell'art 606 lett. e) cod. proc.pen. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA
Nel giudizio di appello, le parti hanno il diritto alla prova ad esse attribuito dagli artt. 190 e 495 cod.proc.pen. solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronunzia di primo grado; ne consegue che, se non ricorre tale ipotesi, la mancata assunzione della prova è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e cod.proc.pen.)del provvedimento che rigetta la relativa richiesta, e non anche ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)