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Sez. 1, Sentenza n. 3732 del 04/05/1990 (Rv. 467010 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ATTO PLURIMO - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467010-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ATTO PLURIMO - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI - CONSEGUENZE.*

I fatti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 136 della legge di registro del 1923 operano in relazione all'intero rapporto tributario relativo all'atto sottoposto a registrazione e non limitatamente alla pretesa od all'accertamento specifico che Forma oggetto dei fatti medesimi atteso che l'obbligazione tributaria, che si costituisce con la registrazione, è unica, anche quando l'atto- documento registrato comprenda una pluralità di negozi, non potendosi invocare, in contrario, l'art. 9 della stessa legge, che, dettata esclusivamente ai fini dell'ammontare del tributo, non esclude l'unità del rapporto per tutti gli altri fini. Pertanto, in caso di atto plurimo, il fatto interruttivo della prescrizione di uno dei negozi consente ad entrambi i soggetti del rapporto di porre in discussione e riesaminare, nel nuovo termine prescrizionale, l'intera materia tassabile, con la conseguenza che - mentre l'amministrazione tributaria può far ricorso a nuovi criteri di tassazione ovvero tassare ex novo una convenzione dell'atto registrato erroneamente non compresa né nella prima liquidazione dell'imposta, né in quella suppletiva - il contribuente, a sua volta, può chiedere l'applicazione di un beneficio non riconosciuto in Sede di registrazione e pretendere la restituzione dell'imposta già pagata. (V 4349/78, mass n 394016; (V 3183/76, mass n 381963; (V 2204/69, mass n 341547).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)