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Sez. 1, Sentenza n. 7316 del 06/08/1994 (Rv. 487690 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE | Accertamento di maggior valore - Fatto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Impugnazione dell'accertamento - Prescrizione - Interruzione fino al passaggio in giudicato della decisione - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487690-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE

Tra i fatti interruttivi della prescrizione (triennale) previsti dall'art. 136 della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269, ancorché non espressamente menzionato, rientra l'accertamento di maggior valore, attesa la sua funzione di tendenziale ampliamento della base imponibile, strumentale rispetto alla richiesta di imposta complementare, e, nella ipotesi di sua impugnazione, detta prescrizione rimane interrotta ai sensi dell'art. 140 della legge succitata e 2945 cod. civ. (cosiddetta interruzione permanente) fino al passaggio in giudicato della relativa decisione, con la conseguenza che il contribuente può fino alla consumazione del nuovo termine contestare il criterio di tassazione originariamente applicato e chiedere, quindi, di fruire di un beneficio anteriormente non riconosciuto, nonché il rimborso dell'imposta già pagata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 136, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)