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Sez. L, Sentenza n. 9306 del 10/09/1990 (Rv. 469238 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - IN GENERE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - POTERE DI INDIRE ASSEMBLEE, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ORGANISMI AZIENDALI PREVISTI SEPARATAMENTE DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - ESTENSIONE DI DETTO POTERE AGLI ORGANISMI AZIENDALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469238-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - IN GENERE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - POTERE DI INDIRE ASSEMBLEE, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ORGANISMI AZIENDALI PREVISTI SEPARATAMENTE DALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - ESTENSIONE DI DETTO POTERE AGLI ORGANISMI AZIENDALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel quadro di libertà di organizzazione e di forme che è coessenziale all'attività sindacale, i poteri conferiti dalla legge alle rappresentanze sindacali aziendali, ed in particolare quello di indire assemblee ai sensi dell'art. 20 dello statuto, sono esercitabili, in luogo o accanto a tali rappresentanze, anche da organismi aziendali - come i consigli di fabbrica o i consigli dei delegati - che la disciplina collettiva abbia previsto separatamente dalle R.S.a., sempreché in relazione a detti organismi risultino sussistenti i requisiti stabiliti dall'art. 19 della legge n. 300 del 1970 per la Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (con le quali i consigli di fabbrica sono fatti coincidere da moltissimi contratti collettivi), e cioè l'iniziativa dei lavoratori dell'unità produttiva e la riferibilità ad associazioni sindacali in possesso di determinate caratteristiche, inteso il requisito della "iniziativa" in senso non formale e tale da comprendere qualsiasi Forma di collegamento, pur implicito, fra la rappresentanza e la base, costituita dai lavoratori dell'unità produttiva. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il consiglio unitario dei delegati, ancorché previsto, nel contratto collettivo 25 gennaio 1983 per i dipendenti elettrici dell'e.N.E.L., separatamente dalla R.S.a., fosse legittimato ad esercitare il potere di convocazione di assemblee retribuite). (Conf 5652/88, mass n 460198; (Conf 6047/88, mass n 460466).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Contr. Coll. 25/01/1983

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)