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Sez. 5, Sentenza n. 18271 del 10/09/2004 (Rv. 576980 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie concernenti il provvedimento di attribuzione della rendita catastale e l'avviso di liquidazione dell'imposta calcolata sulla base di detta rendita - Nesso di pregiudizialità - Riunione - Conseguenze - Inscindibilità delle cause - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Omessa impugnazione della statuizione sulla controversia pregiudiziale nei termini prescritti per la proposizione dell'appello principale - Effetto - Passaggio in giudicato della statuizione medesima - Proposizione dell'impugnazione entro il maggior termine stabilito per l'appello incidentale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576980-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il rapporto di pregiudizialità sussistente tra la controversia promossa avverso il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell'Ufficio del Territorio e la controversia promossa avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, calcolata sulla base di detta rendita, emesso dal Comune (nella fattispecie, ICI), anche se abbia dato luogo all'opportuna riunione dei processi ed alla pronuncia di un'unica sentenza, non è idoneo, in ragione del diverso ambito soggettivo - essendo il Comune carente di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale - ed oggettivo - essendo diversi i rapporti giuridici in contestazione e le "causae petendi" -, a rendere le controversie medesime inscindibili, comportando una situazione di mero litisconsorzio facoltativo improprio. Pertanto, l'omessa impugnazione in via principale, da parte dell'Ufficio del Territorio, della statuizione sulla controversia pregiudiziale, entro il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992, comporta il passaggio in giudicato della statuizione medesima, senza che possa assumere rilievo in contrario, nel caso di proposizione dell'appello da parte del Comune, l'eventuale proposizione del gravame dell'Ufficio - da ritenere inammissibile per tardività - nel maggior termine prescritto per l'appello incidentale dall'art. 54 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)