Sez. 5, Sentenza n. 9203 del 18/04/2007 (Rv. 598180 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Impugnazione dell'atto di attribuzione di rendita catastale costituente il presupposto di un atto impositivo dell'ICI - Nei confronti dell'Agenzia del territorio - Comune - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento - Contemporanea pendenza del giudizio di impugnazione dell'atto impositivo dell'ICI - Pregiudizialità logica del primo giudizio sul secondo - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Nel giudizio di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, costituente il presupposto di un diverso atto impositivo, come l'ICI, anch'esso impugnato, non sussiste litisconsorzio necessario fra l'Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale, il provvedimento di attribuzione della quale, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura. L'eventuale contemporanea pendenza dei procedimenti di impugnazione dell'uno e dell'altro atto fa infatti sorgere soltanto un vincolo di pregiudizialità logica del processo concernente l'attribuzione della rendita rispetto a quello avente ad oggetto l'atto di imposizione fiscale, con conseguente opportunità di una trattazione simultanea in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo, o necessità di sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., del giudizio concernente l'atto di imposizione fondato sulla rendita catastale impugnata, fino alla definizione di quello relativo a tale rendita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)