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Sez. 5, Sentenza n. 2785 del 08/02/2006 (Rv. 586965 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Controversie concernenti il provvedimento di attribuzione della rendita catastale e l'avviso di liquidazione dell'imposta calcolata sulla base di detta rendita - Nesso di pregiudizialità - Conseguenze - Inscindibilità delle cause - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Impugnazione incidentale tardiva - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586965-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il rapporto di pregiudizialità sussistente tra la controversia promossa avverso il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile da parte dell'Ufficio del territorio e la controversia promossa avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta, calcolata sulla base di detta rendita, non è idoneo, in ragione del diverso ambito soggettivo ed oggettivo, a rendere le controversie medesime inscindibili, comportando una situazione di mero litisconsorzio facoltativo improprio. Ne consegue che, nella ipotesi di appello principale proposto dall'UTE e non notificato all'ufficio del registro, tale ufficio avrebbe potuto proporre impugnazione incidentale entro i limiti temporali di decadenza dall'impugnazione ai sensi degli artt. 23 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma non tardivamente ex art. 334 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)