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Sez. L, Sentenza n. 5580 del 28/11/1978 (Rv. 395369 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - CARATTERE PREVIDENZIALE - COMPUTABILITA NEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ESCLUSIONE - EMOLUMENTI VERSATI DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO A TITOLO DI TRATTAMENTO FAMILIARE - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395369-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - CARATTERE PREVIDENZIALE - COMPUTABILITA NEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - ESCLUSIONE - EMOLUMENTI VERSATI DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO A TITOLO DI TRATTAMENTO FAMILIARE - NATURA RETRIBUTIVA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*

Solo gli assegni familiari corrisposti dall'istituto nazionale della previdenza sociale hanno carattere previdenziale e non debbono essere computati agli effetti del calcolo dei contributi assicurativi, mentre ogni altro emolumento versato direttamente dal datore di lavoro, a titolo di trattamento familiare, comunque denominato ed ancorche corrisponda alla stessa finalita economico-sociale degli assegni familiari, avendo natura di vera e propria retribuzione, rientra nel concetto di retribuzione imponibile ed e quindi assoggettabile a contribuzione. (V 659/67, mass n 326658; (V 3960/58).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 79, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 80, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)