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Sez. L, Sentenza n. 182 del 08/01/1981 (Rv. 410587 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA - INCLUSIONE - ASSEGNI FAMILIARI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410587-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - BASE IMPONIBILE - QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA - INCLUSIONE - ASSEGNI FAMILIARI - ESCLUSIONE.*

Anche nel regime anteriore alla legge 30 aprile 1969 n 153, con la quale le quote di aggiunta di famiglia furono riconosciute elemento integrante della retribuzione, doveva essere attribuita alle stesse natura retributiva, con la conseguente soggezione alla contribuzione previdenziale, cui restano, invece, sottratti gli assegni familiari aventi spiccata natura previdenziale. (V 5580/78, mass n 395369).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 21/11/1945 num. 722 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 79, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 80, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)