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Sez. 2, Sentenza n. 2463 del 27/03/1990 (Rv. 466174 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - SU TERRENI NON FINITIMI - INTERPOSIZIONE TRA DUE FONDI DI UN TERRENO APPARTENENTE A TERZI - DIRITTO DI PREVENZIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466174-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - SU TERRENI NON FINITIMI - INTERPOSIZIONE TRA DUE FONDI DI UN TERRENO APPARTENENTE A TERZI - DIRITTO DI PREVENZIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

In tema di distanze legali nelle costruzioni, l'interposizione tra due fondi di un terreno appartenente a terzi non incide sul cosiddetto diritto di prevenzione, ossia sulla facoltà di edificare a confine, riconosciuta a chi costruisce per primo, con la conseguenza che il prevenuto, non potendo costruire in appoggio o in aderenza (a meno che non si renda acquirente del terreno interposto) non ha altra scelta che quella di rispettare, ove voglia edificare a sua volta, la distanza minima legale, senza che ciò possa essere ritenuto un inammissibile squilibrio tra i contrapposti interessi dei due proprietari, avendo ciascuno di essi, astrattamente in pari misura, la facoltà di costruire per primo. (V 3254/78, mass n 392685; (V 3523/78, mass n 393015).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)