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Sez. 2, Sentenza n. 3523 del 12/07/1978 (Rv. 393015 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE TRA FONDI CONFINANTI - ALIENAZIONE A TERZI DI UNA ZONA DI TERRENO INTERMEDIA TRA I FABBRICATI DELLE PARTI - EFFETTI SULLA CONTROVERSIA RELATIVA - ESCLUSIONE - AREA INTERPOSTA ADIBITA A CORTILE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393015-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE TRA FONDI CONFINANTI - ALIENAZIONE A TERZI DI UNA ZONA DI TERRENO INTERMEDIA TRA I FABBRICATI DELLE PARTI - EFFETTI SULLA CONTROVERSIA RELATIVA - ESCLUSIONE - AREA INTERPOSTA ADIBITA A CORTILE - IRRILEVANZA.*

Sulla controversia relativa alla violazione delle distanze legali tra fondi confinanti non spiega alcun effetto l'eventuale alienazione a terzi di una zona di terreno intermedia tra i fabbricati delle parti, in quanto le norme sulle distanze, miranti ad evitare intercapedini dannose, sono applicabili anche se tra le due costruzioni intercorra una striscia di terreno appartenente a terzi e, a tal fine, e del tutto irrilevante il fatto che l'area interposta sia adibita a cortile. (V 3440/76, mass n 382203; (V 2492/75, mass n 376403).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)